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Wednesday, September 8, 2010
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Definizioni
Podologia PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 27 June 2009 19:05
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La podologia è una branca della scienza medica che studia la fisiologia, le patologie ed i relativi trattamenti volti alla cura del piede.

Il podologo ha, nella sua pratica clinica la cura degli stati algici del piede, le ipercheratosi(callosità), le onicocriptosi e le deformazioni e le malformazioni del piede. È abilitato alla pratica della professione in stato di libero professionista o dipendente in strutture pubbliche e/o private. Agisce in maniera incruenta per risolvere gli stati algici del piede avvalendosi anche di tecniche di idromassoterapia e di costruzione di presidi plantari. Inoltre il podologo trova campo di applicazione delle proprie conoscenze in Posturologia in quanto il piede è un importante recettore del sistema tonico posturale. Un assetto sbagliato del piede spesso derivante da ipertono-ipotono di catene muscolari crea uno squilibrio del STP che può causare dolori cronici recidivanti. L'applicazione di stimoli propriocettivi che modulano il segnale degli organi recettoriali del muscolo (apparato tendineo del Golgi e fusi neuromuscolari) possono riequilibrare lo squilibrio ed eliminare le tensioni.
 
Podologo PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 27 June 2009 19:02
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Il podologo è un professionista laureato in podologia, inserita nella classe delle lauree della riabilitazione, che si occupa della cura, prevenzione e riabilitazione degli stati algici del piede in età adulta, pediatrica e geriatrica. Adopera in regime di dipendenza o libero professionale con totalità e autonomia professionale e con strumenti e metodiche non cruenti di tipo massofisioterapico, ortesico digitale e plantare per la risoluzione dell'algia podalica.

Nelle sue competenze rientrano le asportazioni di tessuti cheratinici ipertrofici (detti anche ipercheratosi o callosità), la cura delle patologie ungueali (onicocriptosi, onicogrifosi, onicomicosi), la riabilitazione del passo con tecniche riabilitative attive e passive e con l'utilizzo di presidi ortesici plantari di derivazione ortopedica o posturologica.

Il profilo professionale è regolato ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1.
 
Profilo Professionale del Podologo PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 27 June 2009 19:00
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si precisa che il documento a seguire è riportato solo a scopo conoscitivo/informativo. La trascrizione può comprensibilmente aver determinato degli errori. Per un uso formale si consiglia di consultare le fonti ufficiali.
 
Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666
Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del podologo
(Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283)



IL MINISTRO DELLA SANITA'


Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree dei personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti lefigure professionali

Ritenuto di individuare la figura del podologo;

Visto il parere del consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere dei Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale dei 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;


ADOTTA
il seguente regolamento:


Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.

2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.

3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.

4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.


Art. 2.

1. Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.


Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionaIe e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 

 


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